I gadget aziendali sono deducibili al 100%

Anzitutto dobbiamo confermare che si, i gadget aziendali rientrano nelle spese di rappresentanza ovvero quei costi che, ogni azienda, sostiene in relazione alle proprie attività commerciali.

Queste spese, come è noto, non producono entrate pecuniarie e sono quindi finalizzate a “regalare” o “omaggiare” un oggetto ai propri clienti.

Per completezza e in riferimento al D.C. del 19/11/2008, sono considerabili spese di rappresentanza le seguenti categorie di beni o servizi:

  • le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attivita’ promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festivita’ nazionali o religiose;
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel presente comma.

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Un’ottima occasione, per ogni titolare di partita Iva, per investire sulla propria immagine e sulla promozione della propria organizzazione, sfruttando il grande valore di questo decreto.

In che modo è deducibile?

Sono deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. (art.108 comma 2 del TUIR)

L’IVA è detraibile al 100% per beni di costo unitario fino a 50 euro che vengano ceduti gratuitamente. (D.Lgs. 175/2014, art. 30)

In pratica, la legge ci dice che il gadget o il kit di più oggetti, non deve avere un valore unitario superiore a 50 €, pena l’impossibilità di deducibilità piena dell’omaggio. A parer mio questa è una clausola di assoluto buon senso: riuscite ad immaginare un gadget che costi oltre i 50 €? La normativa ci chiede, oltremodo, che il gadget e la spesa sostenuta, debba essere congrua con le caratteristiche aziendali.

Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR tali spese sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza, tenendo conto:

  • della natura e della destinazione delle spese stesse;
  • dell’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
  • all’ 1,5% dei ricavi ed altri proventi fino ad euro 10 milioni;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Ai sensi del DM 19.11.2018 si considerano inerenti le spese sostenute a titolo gratuito ed effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni. Mentre sono considerate congrue le spese “il cui sostenimento risponde ai criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

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Tra i gadget più acquistati, per eventi e promozione aziendale è possibile citare: ZAINETTI, SHOPPER, BORRACCE, LANYARD, GADGET HI TECH O ECOLOGICI.

Regole e buon senso della normativa

Ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, si considerano spese di rappresentanza quelle inerenti all’attività svolta, che siano:

  • effettivamente sostenute e documentate;
  • relative ad erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

È altresì necessario che le spese di rappresentanza siano sostenute in riferimento ai clienti dell’impresa, includendo in tale definizione sia coloro che concorrono direttamente alla produzione di reddito dell’impresa, clienti effettivi, che quelli potenziali, cioè interessati all’impresa dal punto di vista commerciale come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 2009.

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